Patente a punti

Ai sensi dell`art. 126 bis del Codice della Strada, in caso di mancata contestazione immediata di un verbale elevato per una violazione comportante la decurtazione di punti dalla patente di guida, il proprietario del veicolo, o altro obbligato in solido ai sensi dell`art. 196 del CdS, deve fornire, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della violazione. Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, il suo legale rappresentante, o un suo delegato, è tenuto a fornire gli stessi dati entro il medesimo termine.

SONO PROPRETARIO E CONDUCENTE, DEVO COMUNQUE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE?

I dati del conducente devono essere forniti anche quando questi coincida con l`obbligato in solido: infatti, l`organo accertatore non può assolutamente considerare il semplice pagamento del verbale come un`ammissione di colpa valida per la decurtazione dei punti.

IL VERBALE SARÀ RINOTIFICATO AL CONDUCENTE?

Nel caso in cui il conducente fornisca copia della propria patente di guida sottoscrivendo una dichiarazione con cui si assume la responsabilità di essere stato alla guida al momento della violazione la decurtazione punti avverrà nei confronti del conducente senza ulteriore notifica del verbale. Solo nel caso in cui il conducente, diverso dall'obbligato, non abbia sottoscritto la dichiarazione di responsabilità  il verbale sarà notificato anche al conducente con aggravio di spese.

QUALI SONO LE MODALITA DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE?

Le modalità di invio della comunicazione sono riportate sul retro del modulo allegato al verbale.

QUAL È LA CONSEGUENZA DELLA MANCATA COMUNICAZIONE?

Il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell`art. 196 CdS, sia esso persona fisica o persona giuridica, che omette senza giustificato e documentato motivo di fornire i dati del conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 292,00 a un massimo di € 1.168,00 ai sensi dell`art. 126 bis CdS (si ricorda che gli importi sono soggetti ad adeguamento biennale ISTAT e possono pertanto essere soggetti a variazioni).

HO PRESENTATO RICORSO, DEVO COMUNQUE COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE?

Come indicato nel verbale non vi è obbligo di comunicazione fintanto che è pendente il giudizio di opposizione. Nel caso la comunicazione sia avvenuta la decurtazione sarà effettuata unicamente al rigetto del ricorso; in assenza della comunicazione i termini per la presentazione decorrono dalla data di notifica dell`Ordinanza del Prefetto o dalla data di deposito della sentenza del Giudice.

HO RICEVUTO LA COMUNICAZIONE DI DECURTAZIONE DEI PUNTI PER UN VERBALE PER IL QUALE È PENDENTE RICORSO

Può accadere che l`ufficio non sia stato informato dell`esistenza del ricorso. In tal caso richiedere la riattribuzione dei punti allegando la documentazione comprovante la presentazione del ricorso.

N.B. – Talvolta accade che le cancellerie dei Giudici di Pace, a causa della mole di lavoro, comunichino con estremo ritardo l`esistenza del ricorso: ferma restando la procedura suddetta, l`ufficio provvederà autonomamente alla riattribuzione dei punti contestualmente alla comunicazione ufficiale da parte della cancelleria competente circa l`esistenza del ricorso al verbale di riferimento.

COME POSSO CONOSCERE IL PUNTEGGIO ATTUALMENTE A MIA DISPOSIZIONE?

Il titolare può controllare in tempo reale lo stato della propria patente presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, accessibile attraverso il portale dell'automobilista. Sul portale il Ministero dei Trasporti ha attivato il servizio online di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida: occorre semplicemente registrarsi sul sito seguendo le istruzioni presenti in home page.

COME SI RECUPERA IL PUNTEGGIO?

Il recupero dei punti avviene come segue:

• Punteggio inferiore a 20 - Non commettendo per un biennio infrazioni che prevedano la decurtazione si ottiene il reintegro completo dei 20 punti iniziali.
• Punteggio superiore a 20 - Si recuperano 2 punti per ogni biennio privo di infrazioni che comportino una decurtazione punti.

Il punteggio perso può essere recuperato anche frequentando corsi specifici presso le autoscuole e altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.