Ricorso al Giudice di Pace

 

Il trasgressore, o altro soggetto tenuto al pagamento della sanzione, può proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il luogo della commessa violazione entro 30 giorni (60 giorni se residente all'estero) dalla data di contestazione o notificazione del verbale.

Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del Giudice, dal ricorrente o suo delegato, oppure inviato a mezzo posta raccomandata a/r. Alcune cancellerie sono abilitate anche alla presentazione telematica del ricorso.

L'istanza di ricorso può essere presentata solo se non è già stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Il pagamento comporta infatti l`accettazione del verbale ed è quindi alternativo alla presentazione del ricorso.
 

 

Giudici di Pace competenti

Il Giudice di Pace di Siena è competente per:  

Asciano
Buonconvento
Casole d'Elsa
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Chiusdino
Colle di Val d'Elsa
Gaiole in Chianti
Montalcino - San Giovanni d'Asso
Monteriggioni
Monteroni d'Arbia
Monticiano
Murlo
Poggibonsi
Radda in Chianti
Radicondoli
Rapolano Terme
San Gimignano
Siena
Sovicille
Trequanda

Il Giudice di Pace di Montepulciano è competente per:

Abbadia San Salvatore
Castiglione d'Orcia
Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
San Casciano dei Bagni
San Quirico d'Orcia
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
 

Contributo unificato

Per poter presentare ricorso al Giudice di Pace è necessario versare il cosiddetto contributo unificato di importo variabile a seconda della sanzione, accompagnato da una marca da bollo da € 27.

Per ulteriori dettagli sulle modalità e i termini di presentazione del ricorso e altre informazioni si invita a contattare direttamente la cancelleria interessata.

Cosa può decidere il Giudice di Pace

Il Giudice di pace ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, gli atti relativi all'accertamento e alla notificazione della violazione, così da poter disporre degli elementi necessari per la decisione.

Le parti possono presentarsi in udienza personalmente, senza avvocati.

Il Giudice può:

  • dichiarare inammissibile il ricorso;
  • accogliere l'opposizione del ricorrente annullando in tutto o in parte la sanzione;
  • convalidare la sanzione;
  • rigettare il ricorso determinando a carico del ricorrente una sanzione di importo compreso tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata.

In caso di rigetto il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.

NOTA

La sentenza del Giudice di Pace è appellabile in Tribunale.

 

VEDI ANCHE:

► Ricorso al Prefetto
 

 

Torna indietro ►