Ricorso al Prefetto

 

Modalità di presentazione del ricorso

Il trasgressore, o altro soggetto tenuto al pagamento della sanzione, può proporre ricorso al Prefetto di Siena entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale.

Il ricorso può essere presentato:

  • Direttamente al Prefetto. 
  • Tramite il Corpo di Polizia Provinciale di Siena con raccomandata a/r, a mano, tramite posta elettronica certificata (PEC) (qui i recapiti).

Nella formulazione del ricorso l'utente può anche chiedere un'audizione personale al Prefetto.

NOTE

  • Il ricorso al Prefetto presentato oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale sarà dichiarato inammissibile.
  • Non è possibile presentare ricorso al Prefetto se è già stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta. Il pagamento comporta infatti l'accettazione del verbale ed è quindi alternativo alla presentazione del ricorso.
  • Se è prevista l'applicazione di una sanzione accessoria (es: sospensione della patente), non è possibile presentare ricorso unicamente contro questa sanzione, ma deve essere necessariamente contestato il verbale nel suo insieme.

Per maggiori dettagli consultare il sito della Prefettura di Siena.

 

Cosa può decidere il Prefetto

Il Prefetto esamina il ricorso e i documenti allegati, valutando anche gli atti prodotti dal Comando a cui appartiene l'organo accertatore. Dopo aver ascoltato gli interessati che abbiano eventualmente richiesto l'audizione emana la sua decisione.

Il Prefetto può:

  • Dichiarare inammissibile il ricorso.
  • Accogliere il ricorso se ritiene infondato l'accertamento che sta alla base della sanzione. In questo caso il Prefetto emette un'ordinanza motivata di archiviazione, dandone comunicazione al Comando a cui appartiene l'organo accertatore, che provvederà a sua volta a darne notizia ai ricorrenti.
  • Respingere il ricorso se ritiene fondata e corretta la sanzione. In questo caso il Prefetto adotta un'ordinanza motivata con la quale obbliga il ricorrente al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese. Il pagamento della somma indicata deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
  • Contro l'ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto il cittadino può presentare ricorso all'autorità giudiziaria entro 30 giorni (60 se residente all'estero) dall'avvenuta notifica.

 

VEDI ANCHE:

► Ricorso al Giudice di Pace
 

 

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